ACCONCIATORE - PARRUCCHIERE
- DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'
L'attività di ACCONCIATORE comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi comprese i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico delle barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
- ATTIVITA REGOLAMENTATA:
L'attività di estetista è regolamentata dalla legge 174/2005 art. 2
REQUISITI:
*Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
* avere raggiunto la maggiore età
* svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
* non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
* possesso del requisito tecnico-professionale (VEDI IN FONDO PER MATURAZIONE DEL REQUISITO PROFESSIONALE)
- COSTI
Marche da bollo € 14.62
Diritti Camera di Commercio € 31,00
Diritto annuale Camera di Commercio € 88,00
Tassa di concessione governativa € 168,00
Spese postali per raccomandate
Pratiche studio (vedi tariffe)
- ALTRI COSTI
Per l'attività di verifiche da parte dell'ASL dei requisiti sanitari dei locali del negozio/laboratorio occorre versare un contributo con bollettino postale per la verifica degli ispettori:
- LEGGI DI RIFERIMENTO
Legge quadro artigianato >> Legge n. 443/1985 integrata dalla legge 133/1997
Per attività regolamentate:
* Acconciatori >> Legge 174/2005
http://www.mb.camcom.it/upload/file/1433/716766/FILENAME/legge174_2005.pdf
NB: Per i link dei requisiti vedere direttamente nella sezione dell'attività interessata.
- ISCRIZIONI NECESSARIE
Apertura p.iva
Iscrizione Inail
Iscrizione Registro Imprese
Iscrizione Albo Artigiani
Iscrizione INPS gestione artigianato
- ULTERIORI
L'esercizio dell'attività di acconciatore, con D.L. 7 del 31.1.07 convertito in legge 2.4.07 n. 40, è soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente e non è subordinato al rispetto del criterio della distanza o di parametri numerici prestabiliti, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale nonchè della conformità dei locali secondo i requisiti urbanistici e sanitari.
- LIMITI DIMENSIONALI IMPRESA ARTIGIANA :
massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 .
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
L'impresa artigiana nei predetti limiti dimensionali, può essere costituita anche in forma di società (escluse led società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire
un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnicopratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività 2/4 professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
- SOCIETA':
Impresa di acconciatore esercitata in forma societaria.
Qualora l'impresa artigiana sia esercitata in forma di società, i soci partecipanti al lavoro debbono essere in possesso dell'abilitazione professionale, comunque è previsto che anche il socio non in possesso della qualifica professionale può essere iscritto negli elenchi previdenziali purchè operi all'interno dell'impresa con mansioni semplici o comunque prestazioni con gradi di difficoltà semplice, sotto la diretta responsabilità del socio qualificato. Resta comunque inteso che il socio in questione non potrà ottenere la qualificazione professionale.