AUTOTRASPORTATORE CONTO TERZI

  • DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

E' definito AUTOTRASPORTATORE CONTO TERZI colui che trasporta merci per conto di altri soggetti siano essi imprese o privati.
Per poter svolgere l'attività occorre essere iscritti all'Albo provinciale degli autotrasportatori sito presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti.

  • REQUISITI

I requisiti sono tre:
* Requisito di onorabilità (vedi in fondo pagina)
* Requisito finanziario
* Requisito professionale
Se l'autotrasporto avviene con mezzi di portata inferiore a 1.5 tonnellate (es un Doblò), è sufficiente solo il requisito della onorabilità, diversamente occorrono tutti.

* requisito dell'onorabilità. L'art. 5 del D.lgs 395/2000 ha ampliato la casistica dei motivi ostativi per tale requisito. Il comma 7 del medesimo articolo prevede l'iscrizione nei ruoli dell'imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa;
* requisito della capacità professionale: attestato di abilitazione al trasporto nazionale e/o internazionale conseguente al superamento di un esame, qualora non se ne sia già in possesso. (N.B.: possono accedere direttamente alla prova di esame coloro che sono in possesso didiploma di scuola superiore. Il corso dipreparazione è obbligatorio per coloro che hanno un titolo di scuola inferiore.);
* requisito della capacità finanziaria. Può consistere in un affidamento da parte di imprese che esercitano attività bancarie di € 50.000,00 per lo svolgimento dell'attività di trasporto, comprensivo del primo mezzo, e va incrementato di € 5.000,00 per ogni mezzo aggiuntivo, ovvero si può presentare lo stato patrimoniale o il conto di bilancio della ditta per le medesime cifre. Lo rilascia la banca.

  • COSTI

Costi relativi al corso
Marche da bollo € 14.62
Diritti Camera di Commercio € 31,00
Diritto annuale Camera di Commercio € 88,00
Bollettino postale € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa
Spese postali per raccomandate
Pratiche studio (vedi tariffe)

  • CORSI

i corsi sono tenuti dalle
* associazioni di categoria (es. la FITA >> www.cnafita.it)
* presso alcune autoscuole
* altre scuole autorizzate
Nb: l'elenco completo delle scuole autorizzate si trova presso la motorizzazione civile di Milano in via Cilea, 119 oppure chiamando l'Albo Autotrasportatori delle provincia di competenza.

ALBO AUTOTRASPORTATORI DI MILANO
Milano - viale Piceno, 60 tel. 02/77403601
Sede di MONZA:
Piazza Diaz, 1 Monza tel 039 / 975 6703 - 6704
Sito per orari e altri info: http://www.provincia.milano.it/mobility/articoli.html?type=0&id=12474&titolo=Sportello+trasporti+per+la+Provincia+di+Monza+e+Brianza

Si fa presente che l'Albo Autotrasportatori è competente anche relativamente alle seguenti attività:
* Taxi
* Trasporto di viaggiatori su strada
* Noleggio pullman
* Autoscuole
* Autofficine per revisioni veicoli
* Trasporto merci per conto proprio (per camion di portata superiore a 30 quintali)
* Agenzie pratiche automobilistiche

  • ALTRI COSTI

L'iscrizione all'Albo comporta il versamento di una quota fissa annuale di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo pari a € 20,66

  • LEGGI DI RIFERIMENTO

A seguito dell' entrata in vigore del D.M. 161 del 2005 è divenuto attuativo il D.lgs 395 del 2000, apportando modifiche sostanziali per l'iscrizione all'Albo conto terzi.

  • ISCRIZIONI NECESSARIE

Albo Autotrasportatori
Apertura p.iva
Iscrizione Inail
Iscrizione Registro Imprese
Iscrizione Albo Artigiani
Iscrizione INPS gestione artigianato

LIMITI DIMENSIONALI IMPRESA ARTIGIANA :

* Impresa di trasporto:
massimo 8 dipendenti.

L'impresa artigiana nei predetti limiti dimensionali, può essere costituita anche in forma di società (escluse led società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

  • REQUISITO DI ONORABILITA

* aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena
detentiva complessivamente SUPERIORE A DUE ANNI e SEI MESI;
PROTOCOLLO, DATA E FASC. DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
(marca da bollo, € 14,62)
* essere stato sottoposto alle MISURE di SICUREZZA PERSONALI o alle MISURE di
PREVENZIONE previste dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dalla Legge 31 maggio 1965
n. 575;
* essere stato sottoposto, con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall' art. 19,
comma 1, numeri 2 e 4 c.p. (INTERDIZIONE da una PROFESSIONE o da un' ARTE e
INTERDIZIONE dagli UFFICI DIRETTIVI delle persone giuridiche e delle imprese);
* essere stato dichiarato DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE o per
TENDENZA;
* aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
Capo I del Titolo II (DELITTI dei PUBBLICI UFFICIALI CONTRO la P.A.) o ai Capi II
(FALSITA' in SIGILLI o STRUMENTI o SEGNI di AUTENTICAZIONE,
CERTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO) e III (FALSITA' in ATTI) del Titolo VII del
Libro Secondo del Codice Penale o per uno dei delitti di cui agli artt. del Codice Penale n. 416,
n. 416 bis (ASSOCIAZIONE per DELINQUERE e ASSOCIAZIONE di TIPO
MAFIOSO), n. 513 bis (ILLECITA CONCORRENZA con VIOLENZA o MINACCIA), n.
589, comma 2, (OMICIDIO COLPOSO con VIOLAZIONE delle NORME sulla
DISCIPLINA della CIRCOLAZIONE STRADALE o di QUELLA sulla PREVENZIONE
degli INFORTUNI sul LAVORO), n. 624 (FURTO), n. 628 (RAPINA), n. 629
(ESTORSIONE), n. 630 (SEQUESTRO a SCOPO di ESTORSIONE), n. 640 (TRUFFA), n.
641 (INSOLVENZA FRAUDOLENTA), n. 644 (USURA), n . 648 (RICETTAZIONE), n.
648 bis (RICICLAGGIO), n. 648 ter (IMPIEGO di DENARO, BENI o UTILITA' di
PROVENIENZA ILLECITA);
* aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per uno dei delitti di cui all' art. 3 della
Legge 20/02/1958 n. 75 (LOTTA CONTRO lo SFRUTTAMENTO della
PROSTITUZIONE), per uno dei delitti di cui alla Legge 02/10/1967 n. 895 (DISPOSIZIONI
per il CONTROLLO delle ARMI), per uno dei delitti di cui agli artt. n.73, comma 1, e n. 74
del D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (TESTO UNICO in MATERIA di STUPEFACENTI), per il
delitto di cui all' art. n. 189, comma 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285
(COMPORTAMENTO in CASO di INCIDENTE), per uno dei delitti di cui all' art. n. 12 del
D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (TESTO UNICO sull' IMMIGRAZIONE);
* aver subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono
violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale, sempre che tali
sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell' esercizio dell' attività di trasporto;
* essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. n. 142 e
segg. del R.D. 16/03/1942 n. 267;
* aver subito, in via definitiva, l' applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA di CUI
all' ART. n. 26 della LEGGE n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per
l' esercizio abusivo di cui all' art. n. 1, commi 2 e 3, ovvero per cinque volte nel corso
dell' ultimo quinquennio, cumulativamente abbia subito la sanzione amministrativa accessoria
della SOSPENSIONE della PATENTE di GUIDA o sia stato effettuato nei suoi confronti
l' accertamento di cui all' art. n. 167, comma 10, del D. Lgs. n. 285 del 1992
(SUPERAMENTO della MASSA COMPLESSIVA INDICATA sulla CARTA di
CIRCOLAZIONE), sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell' esercizio
dell' attività di trasporto;
* aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all' art. n. 282 del
D.P.R. 23/01/1973 n. 43 (VIOLAZIONI DOGANALI), per il delitto di cui all' art. n. 18,
comma 3, della Legge 18/04/1975 n. 110 (MODALITA' per il TRASPORTO di ARMI ed
ESPLOSIVI), per la contravvenzione di cui all' art. n. 186, comma 2, anche in combinato
disposto con l' art. n. 187, comma 4, del D. Lgs. 1992 n. 285 (GUIDA SOTTO l' INFLUENZA
di ALCOOL e di SOSTANZE STUPEFACENTI), sempre che tali sanzioni siano conseguenti
a fatti commessi nell' esercizio dell' attività di trasporto;