ELETTRICISTA
- DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'
L'attività di elettricista è regolamentanta dal decreto ministeriale n. 37/2008.
E' definito ELETTRICISTA colui che è abilitato all'esecuizione e al collaudo dei seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze; il decreto n. 37/2008 definisce le categorie di impianti di competenza dell'elettricista:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- REQUISITI:
*Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
* avere raggiunto la maggiore età
* svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
* non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
* possesso dei requisiti tecnico-professionali definiti dall'art. 4 del decreto ministeriale 37/2008
Art. 4 decreto 37/2008
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione Tuttocamere – D.M. n. 37/2008 - Impiantistica – 13 Marzo 2008 – Pag. 5/14 degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Vedi il decreto >> http://images.to.camcom.it/f/AlboImprArtig/20/2008_37.pdf
- COSTI
Marche da bollo € 14.62
Diritti Camera di Commercio € 31,00
Diritto annuale Camera di Commercio € 88,00
Per attività regolamentate impiantisti al fine della certificazione dell'impianto > Tassa di concessione governativa € 168,00
Spese postali per raccomandate
Pratiche studio (vedi tariffe)
- LEGGI DI RIFERIMENTO
Legge quadro artigianato >> Legge n. 443/1985 integrata dalla legge 133/1997
Relativamente alla regolamentazione dell' attività:
* Impiantisti >> DM 37/2008 (che sostituisce la precedente e nota Legge 46/1990)
http://images.to.camcom.it/f/AlboImprArtig/20/2008_37.pdf
NB: Per i link dei requisiti vedere direttamente nella sezione dell'attività interessata.
- ISCRIZIONI NECESSARIE
Apertura p.iva
Iscrizione Inail
Iscrizione Registro Imprese
Iscrizione Albo Artigiani
Iscrizione INPS gestione artigianato
- ULTERIORI
Per coloro che lavorano nei cantieri, se hanno intenzione di sottoscrivere i piani di sicurezza (POS) occorre aver frequentato il relativo corso.
Per i corsi con i relativi costi vedi sito: www.silaq.it Tel. 800 34 33 88
- LIMITI DIMENSIONALI IMPRESA ARTIGIANA :
Massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 .
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
L'impresa artigiana nei predetti limiti dimensionali, può essere costituita anche in forma di società (escluse led società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
- RESPONSABILE TECNICO
Requisiti tecnico-professionali - Possesso del requisito:
* imprese individuali >> il titolare
* società >> almeno 1 dei soci partecipanti all'attività manuale nelle S.N.C. e nelle S.R.L., almeno 1 dei soci accomandatari nella S.A.S., il socio unico delle S.R.L. unipersonali devono possedere uno dei seguenti requisiti professionali con la relativa documentazione
- RESPOSABILE TECNICO DIVERSO DAL TITOLARE O DAI SOCI:
Con riferimento alla lettera a) i requisiti professionali possono essere detenuti anche da un responsabile tecnico el a tipologia del rapporto di lavoro, può riguardare sia il contratto di associazione in partecipazione, sia il rapporto di lavoro subordinato, purché la nomina del preposto Responsabile Tecnico sia fatta con atto formale (contratto di associazione registrato o regolare assunzione).
Si ritiene che il contratto di lavoro subordinato PART TIME sia ESCLUSO. Tale forma di contratto infatti è prevista per colui il quale deve acquisire i requisiti professionali e non per il Responsabile tecnico, tenendo conto che il contratto part time, è considerato quale criterio di proporzionalità, al 50% dei tempi previsti dal D.M. 37/2008