IMPRESA DI PULIZIE - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - DISINFEZIONE - FACCHINAGGIO
- DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'
Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione sono così definite:
* sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
* sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
* sono attività di disinfestazione quelle che riguaradano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singole specie;
* sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
* sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
* Per imprese di facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le attività (previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999) anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, quali: portabagagli, facchini e pesatori di mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri), facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.
- REQUISITI:
*Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
* avere raggiunto la maggiore età
* svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
* non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
* possedere i seguenti requisiti:
1) requisiti di onorabilità (vedi link alla legge 82/1994 art. 2)
2) requisiti di capacità economica finanziaria
Iscrizione all'INPS e all'INAIL
Assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni
Esistenza di rapporti con il sistema bancario.
3) requisiti di capacità tecnica economica e organizzativa
Nomina del gestore preposto in possesso dei requisiti tecnico-professionali
4) requisiti tecnico-professionali (solo per attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione)
REQUISISTI TECNICO PROFESSIONALI PER ATTIVITA DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
a) - Assolvimento dell'obbligo scolastico e svolgimento di un periodo come operaio qualificato di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, o essere stato familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa del settore.
b) - Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
c) - Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività.
d) - Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
Possono ritenersi abilitanti alle attività i corsi professionali e i diplomi di istruzione secondaria che prevedono un corso almeno biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche (circolare del Ministero dell'Industria n. 3428/c del 25 novembre 1997)
POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
* I titolari delle imprese individuali
* Almeno 1 dei soci partecipanti all'attività manuale per le Snc e le Srl
* Almeno 1 dei soci accomandatari per le Sas
* Il socio unico di società a responsabilità limitata unipersonale
- COSTI
Marche da bollo € 14.62
Diritti Camera di Commercio € 31,00
Diritto annuale Camera di Commercio € 88,00
Tassa di concessione governativa € 168,00
Spese postali per raccomandate
Pratiche studio (vedi tariffe)
- LEGGI DI RIFERIMENTO
Legge quadro artigianato >> Legge n. 443/1985 integrata dalla legge 133/1997
Per attività regolamentata:
* Imprese di pulizia >> legge 82/1994
http://www.mb.camcom.it/upload/file/1433/716763/FILENAME/legge82_1994.pdf
NB: Per i link dei requisiti vedere direttamente nella sezione dell'attività interessata.
- ISCRIZIONI NECESSARIE
Apertura p.iva
Iscrizione Inail
Iscrizione Registro Imprese
Iscrizione Albo Artigiani
Iscrizione INPS gestione artigianato
LIMITI DIMENSIONALI IMPRESA ARTIGIANA :
Massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 .
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
L'impresa artigiana nei predetti limiti dimensionali, può essere costituita anche in forma di società (escluse led società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
- RESPOSABILE TECNICO DIVERSO DAL TITOLARE O DAI SOCI:
Con riferimento alla lettera a) i requisiti professionali possono essere detenuti anche da un responsabile tecnico el a tipologia del rapporto di lavoro, può riguardare sia il contratto di associazione in partecipazione, sia il rapporto di lavoro subordinato, purché la nomina del preposto Responsabile Tecnico sia fatta con atto formale (contratto di associazione registrato o regolare assunzione).
Si ritiene che il contratto di lavoro subordinato PART TIME sia ESCLUSO. Tale forma di contratto infatti è prevista per colui il quale deve acquisire i requisiti professionali e non per il Responsabile tecnico, tenendo conto che il contratto part time, è considerato quale criterio di proporzionalità, al 50% dei tempi previsti dal D.M. 37/2008
In tali ipotesi l'impresa non può essere artigiana e i requisiti si trasmettono solo al titolare e non anche ai dipendenti.